UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI
All’indomani dell’unità d’Italia, i legislatori dell’epoca,scelsero di improntare l’ordinamento dei vari enti locali al cosiddetto “principio di uniformità”, che imponeva le medesime strutture organizzative e le medesime competenze tra tutti gli enti locali di pari livello (Comuni) a prescindere da estensione territoriale, densità abitativa e condizioni economiche. Lo stesso ordinamento è previsto anche nella nostra Costituzione repubblicana.
Con il progresso economico e la conseguente crescita del divario tra Comuni di piccole e grandi dimensioni, la applicazione di un ordinamento omogeneo si è rivelato sempre meno ragionevole e negli ultimi anni, la classe politica ha tentato di individuare delle soluzioni che cercassero di superare la mancata differenziazione, soprattutto attraverso due modalità, l’associazione (Unione) e l’aggregazione (Fusione).
Con la prima, gli enti di prossimità (comuni) intrecciano forme di collaborazione “a distanza”, mantenendo comunque personalità distinte e operando in società per i servizi messi in comune. La seconda, cioè l’aggregazione, comporta la creazione di un nuovo Comune che va a sostituirsi agli enti preesistenti. Si tratta, in quest’ultimo caso, del processo di fusione, previsto dalla legge 142 del 1990, soggetto alla competenza legislativa delle Regioni e alla previa consultazione delle «popolazioni interessate», come l’art. 133 della Costituzione prescrive. Lo Stato ha inoltre stabilito una gamma di incentivi economici e di facilitazioni procedurali per i Comuni che spontaneamente decidano di fondersi.
Associazione Culturale Mons. Centra
E. info@associazionecentra.it
T. 3391391177 - 3483882444
C.F. 91056160590
Rocca Massima, Latina, Volo dell'Angelo, Lo Sperone, Premio Goccia d'Oro, Concorsi di Poesia Roma.